RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
Riporto sul blog la delibera n. 13 dell'8.4.2014 pubblicata ieri all'albo on line del Comune riguardante il riconoscimento di un debito fuori bilancio con allegato l'intervento e la dichiarazione di voto del gruppo "Insieme per la Rinascita"
Riporto anche la delibera, già postata il 20.2.2012, relativa ad altro debito fuori bilancio riconosciuto dal Consiglio Comunale agli inizi del 2012, al fine di offrire ai lettori un quadro più completo del modo di operare dell'Amministrazione..
Aggiungo che la maggior parte dei debiti fuori bilancio dell'Ente sono stati liquidati con delibere di Giunta mediante accordi transattivi con i creditori.
COMUNE DI PONTELATONE
Provincia di Caserta
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N 13 DEL 08/04/2014
Adunanza Straordinaria di prima Convocazione seduta pubblica:
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, Lett. a) Sentenza n. 2301/2004 DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno sette del mese di aprile alle ore 17,45 e prosieguo, nella Sala delle adunanze Sindacali, a seguito invito diramato dal Presidente, nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. e assenti, sebbene invitati, n.
PRESENTI ASSENTI
1. ANTONIO CARUSONE - SINDACO X
2. LUIGI RAGOZZINO X
3. DOMENICO IZZO X
4. FRANCESCO IZZO X
5. ANTONIO FLORIO X
6. PIETRO PARILLO X
7. GIUSEPPINA LUONGO X
8. FILOMENA SCIROCCO X
9. FRANCESCO MANCO X
10.DI DOMENICO DOMENICO X
TOTALE 9 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania IAVARONE, che provvede alla redazione del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, in assenza del Presidente - il Sig. Luigi Ragozzino, il Consigliere anziano – Sig. Domenico Izzo – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, iscritto al n. 2 dell’ordine del giorno.
Dopo l’introduzione del Presidente – Consigliere anziano , prende la parola il Sindaco che illustra l’argomento.
Il consigliere Filomena Scirocco dichiara :“ …..si è fatto lievitare un credito, di poco o di molto, ma comunque un credito che era a conoscenza degli amministratori dal 2007”.Nel prosieguo del suo intervento, chiede l’acquisizione agli atti della dichiarazione in allegato sotto la lettera A., dopo averne illustrato il contenuto e proceduto alla sua lettura integrale. Prende la parola il Presidente – Consigliere anziano, Domenico Izzo, che afferma : “ glianni 2007 e 2008 sono stati i più complessi dal punto di vista finanziario per questo comune…... Se le cose sono cambiate lo si deve solo alla volontà dell’amministrazione” .
Il consigliere Di Domenico Domenico chiede perché si sia atteso tanto prima di portare all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di delibera di riconoscimento deldebito fuori bilancio.
Il Sindaco interloquisce asserendo che vi sono stati svariati contatti con la controparte per cercare di transigere la vicenda .
Al termine della discussione si procede alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta allegata del seguente tenore:
Premesso :
- Che con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE) n. 2301/2004,
depositata in cancelleria il 03.09.2004, ed acquisita al prot. 5869 del 13.12.2007, per il
tramite dell’ avv. Domenico Stanga, difensore della parte attorea, sig. Scaramuzzo Angelo,
il comune di Pontelatone veniva condannato per arricchimento senza causa con riferimento al servizio scuolabus reso dall’attore nell’ anno scolastico 1985/86;
La sentenza de qua condannava al pagamento come di seguito:
a) in favore dell’attore sig. Scaramuzzo Angelo, della somma di € 1.807,60, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 26/09/1987 all’effettivo saldo;
b) in favore dell’avv. Domenico Stanga antistatario, delle spese di giudizio liquidate in complessive € 1.380,00 di cui € 160,00 per spese, €520,00 per diritti ed € 700,00 per
onorario,oltre maggiorazione del 10% per spese generali su € 1.220,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- che in data 31/03/2008 veniva notificato al Comune di Pontelatone, atto di precetto acquisito al prot. n. 1524 del 31.03.2008 su istanza dei sig.ri Mastroianni Antonietta e Scaramuzzo Antonio, in qualità di eredi del sig. Scaramuzzo Angelo, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Stanga, per le somme di cui in sentenza maggiorate delle spese legali sostenute per l’atto di precetto in parola e delle spese di registrazione della sentenza ( pari a €. 181,00) per complessivi €. 4.452,00;
- che in data 25.06.2008 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi del Tribunaledi S.Maria C.V., a cui non fece seguito alcun pagamento atteso che il legale rappresentatedella tesoreria comunale, Banca Popolare di Ancona , rese dichiarazione negativa ai sensidell’art. 547 c.p.c.;
- che in data 16/01/2009 veniva notificato alla Banca Popolare di Ancona ed a questoEn te atto citazione per l’accertamento del credito, acquisito al prot. 190 del 16.01.2009, volto ad accertare l’esistenza del diritto del debitore Comune di Pontelatone nei confronti della Banca Popolare di Ancona ed al fine di veder condannare l’istituto bancario citato alpagamento diretto in favore dei creditori, sig.ri Mastroianni Antonietta e Scaramuzzo Antonio;
- che a tutt’oggi il suddetto giudizio pende innanzi al Tribunale di S.Maria C .V. sezione distaccata di Carinola;
DATO ATTO che a seguito di verifica amministrativo contabile, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha richiesto più volte notizie in merito al pagamento nei confronti degli eredi Scaramuzzo, nonchè la quantificazione degli ulteriori oneri sopportati per il mancato sollecito riconoscimento consiliare;
EVIDENZIATO che il tardivo riconoscimento è derivato da difficoltà di carattere finanziario in cui ha versato l’ente, nonché dal tentativo di raggiungere un accordo transattivo con la controparte, così come risultante dalla corrispondenza intercorsa tra l’ufficio amministrativo di questo comune e l’avv. Domenico Stanga agli atti (comunicata per conoscenza della Procura Regionale della Corte dei Conti con note prot. 1156 del 23.03.2012 e prot. 1199 del 27.03.2012);
RILEVATO, tuttavia, che i tentativi diretti alla conclusione di un accordo transattivo non hanno prodotto esito favorevole all’Ente e che, pertanto, occorre procedere al riconoscimento della legittimità del debito derivante dalla sentenza del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere (CE) n. 2301/2004, depositata in cancelleria il 03.09.2004, notificataall’Ente in data 13.12.2007 ed avente prot. n. 5869 in pari data;
VISTO l’art. 194 del TUEL, che al comma 1, lett. a) consente il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio comunale derivanti da sentenzeesecutive;
ACCERTATO che la spesa determinata dal giudice di prime cure nella sentenza de quibus, ammonta, per somme dovute agli eredi Scaramuzzo, a complessivi € 4.063,27
cui :
· €. 1.807,00 per sorta capitale;
· €. 2.256,27 per interessi legali maturati dal 26.09.1987 all’effettivo saldo previsto per la data del 30.04.2014 ;
ACCERTATO, altresì, che per le somme dovute all’avv. Domenico Stanga, antistatario la spesa determinata dal giudice di prime cure nella sentenza de quibus, a cui v’è da aggiungere €. 181,00 per rimborso spese di registrazione della sentenza stessa, ammonta a complessivi € 2.043,72 di cui:
· € 1.380,00 per spese legali, di cui € 160,00 per spese, €. 520,00 per diritti ed €
700,00 per onorario,oltre maggiorazione del 10% per spese generali su € 1.220,00 ,€. 53,60 per CPA, €. 307,04 per IVA come per legge;
· €. 181,00 per rimborso spese di registrazione della sentenza ;
CONSTATATO che:
- la spesa di €. 4.063,27 (sorta capitale + interessi legali dal 26.09.1987 al31.12.2012) trova imputazione all’intervento 1.01.08.08. cap. 2157, RRPP;
- la spesa di € 51,12 (interessi legali dal 01.01.2013 al 30.04.2014) è finanziabile all’intervento 1.01.02.03 cap. 1058 del redigendo bilancio di previsione 2014;
- la spese di lite e di rimborso spese per la registrazione della sentenza, pari a € 2.043,72 sono parimenti finanziabili con risorse del redigendo bilancio e.f. 2014,int. 1.01.02.03 cap. 1058;
Visto il parere del revisore dei conti prot. 1574 del 07.04.2014 allegato al presente attoespresso ai sensi dell’art. 239 del TUEL;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
ACCERTATO, altresì, che per le somme dovute all’avv. Domenico Stanga, antistatario la spesa determinata dal giudice di prime cure nella sentenza de quibus, a cui v’è da aggiungere €. 181,00 per rimborso spese di registrazione della sentenza stessa, ammontaa complessivi € 2.043,72 di cui:
· € 1.380,00 per spese legali, di cui € 160,00 per spese, €. 520,00 per diritti ed €
700,00 per onorario,oltre maggiorazione del 10% per spese generali su € 1.220,00 ,€. 53,60 per CPA, €. 307,04 per IVA come per legge;
· €. 181,00 per rimborso spese di registrazione della sentenza ;
CONSTATATO che:
- la spesa di €. 4.063,27 (sorta capitale + interessi legali dal 26.09.1987 al
31.12.2012) trova imputazione all’intervento 1.01.08.08. cap. 2157, RRPP;
- la spesa di € 51,12 (interessi legali dal 01.01.2013 al 30.04.2014) è finanziabile
all’intervento 1.01.02.03 cap. 1058 del redigendo bilancio di previsione 2014;
- la spese di lite e di rimborso spese per la registrazione della sentenza, pari a €
2.043,72 sono parimenti finanziabili con risorse del redigendo bilancio e.f. 2014,int. 1.01.02.03 cap. 1058;
Visto il parere del revisore dei conti prot. 1574 del 07.04.2014 allegato al presente atto espresso ai sensi dell’art. 239 del TUEL;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
Tutto quanto sopra premesso ed esposto:
Sentiti gli interventi come sopra riportati, il Presidente – Consigliere anziano invita a procedere alla votazione.
Il consigliere Filomena Scirocco preannuncia voto contrario del gruppo “ Insieme per la Rinascita” sulla base della dichiarazione di voto in allegato al presente provvedimento sotto la lett. B.
Con voti:
Presenti 9;
Favorevoli 6;
Contrari 2 ( Filomena Scirocco , Francesco Manco);
Astenuti 1( Di Domenico Domenico);
DELIBERA
Di approvare la premessa che espressamente richiamata quivi si intende integralmente riportata,
Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1° lettera a), del D ecreto legislativo n.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) n. 2301/2004, depositata in cancelleria il 03.09.2004 e notificata all’Ente in data 13.12.2007 ed avente prot.n. 5869 in pari data ;
Di far fronte alla spesa complessiva derivante dalla sentenza citata di €. 6.107,00 nel
Tutto quanto sopra premesso ed esposto:
Sentiti gli interventi come sopra riportati, il Presidente – Consigliere anziano invita a procedere alla votazione.
Il consigliere Filomena Scirocco preannuncia voto contrario del gruppo “ Insieme per la Rinascita” sulla base della dichiarazione di voto in allegato al presente provvedimento sotto la lett. B.
Con voti:
Presenti 9;
Favorevoli 6;
Contrari 2 ( Filomena Scirocco , Francesco Manco);
Astenuti 1( Di Domenico Domenico);
DELIBERA
Di approvare la premessa che espressamente richiamata quivi si intende integralmente riportata,
Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1° lettera a), del D ecreto legislativo n.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale diS. Maria Capua Vetere (CE) n. 2301/2004, depositata in cancelleria il 03.09.2004 e notificata all’Ente in data 13.12.2007 ed avente prot.n. 5869 in pari data ;
Di far fronte alla spesa complessiva derivante dalla sentenza citata di €. 6.107,00 nel modo seguente:
-per €. 4.063,27 ( sorta capitale + interessi legali dal 26.09.1987 al 31.12.2012) con imputazione all’intervento 1.01.08.08. cap. 2157, RRPP;
- per € 51,12 ( interessi legali dal 01.01.2013 alla data presunta di liquidazione del 30.04.2014) con imputazione all’intervento 1.01.02.03 cap. 1058 del redigendo bilancio di previsione 2014;
-per € 2.043,72 (spese di lite + rimborso spese per la registrazione della sentenza pari a € 181,00) con imputazione all’intervento 1.01.02.03 cap. 1058 del redigendo bilancio di previsione 2014;
Di dare atto che il tardivo riconoscimento è derivato da difficoltà di carattere finanziario in cui ha versato l’ente, nonché dal tentativo di raggiungere un accordo transattivo con la controparte;
Di demandare gli atti esecutivi del presente provvedimento al responsabile dell’area amministrativa ;
Di trasmettere la copia della presente deliberazione agli Organi di controllo e alla Cortedei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
Successivamente, stante l’urgenza, derivante dalla necessità di rispettare il termine di liquidazione delle somme come sopra indicato, con voti :
Favorevoli 6;
Contrari 2 ( Filomena Scirocco , Francesco Manco);
Astenuti 1( Di Domenico Domenico);
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA propone al Consiglio Comunale l’adozione della proposta di delibera avente ad oggetto : “ Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a ) .Sentenza n. 2301/2004 de Tribunale di S. Maria Capua Vetere “
Premesso :
- Che con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE) n. 2301/2004,
depositata in cancelleria il 03.09.2004, ed acquisita al prot. 5869 del 13.12.2007, per il tramite dell’ avv. Domenico Stanga, difensore della parte attorea, sig. Scaramuzzo Angelo, il comune di Pontelatone veniva condannato per arricchimento senza causa con riferimento al servizio scuolabus reso dall’attore nell’ anno scolastico 1985/86;
La sentenza de qua condannava al pagamento come di seguito:
a) in favore dell’attore sig. Scaramuzzo Angelo, della somma di € 1.807,60, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 26/09/1987 all’effettivo saldo;
b) in favore dell’avv. Domenico Stanga antistatario, delle spese di giudizio liquidate in complessive € 1.380,00 di cui € 160,00 per spese, €520,00 per diritti ed € 700,00 per onorario,oltre maggiorazione del 10% per spese generali su € 1.220,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- che in data 31/03/2008 veniva notificato al Comune di Pontelatone, atto di precetto acquisito al prot. n. 1524 del 31.03.2008 su istanza dei sig.ri Mastroianni Antonietta e Scaramuzzo Antonio, in qualità di eredi del sig. Scaramuzzo Angelo, rappresentati e difesi
dall’avv. Domenico Stanga, per le somme di cui in sentenza maggiorate delle spese legali
sostenute per l’atto di precetto in parola e delle spese di registrazione della sentenza ( pari a €. 181,00) per complessivi €. 4.452,00;
- che in data 25.06.2008 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi del Tribunale di S.Maria C.V., a cui non fece seguito alcun pagamento atteso che il legale rappresentate della tesoreria comunale, Banca Popolare di Ancona , rese dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 547 c.p.c.;
- che in data 16/01/2009 veniva notificato alla Banca Popolare di Ancona ed a questo Ente atto citazione per l’accertamento del credito, acquisito al prot. 190 del 16.01.2009, volto ad accertare l’esistenza del diritto del debitore Comune di Pontelatone nei confronti della Banca Popolare di Ancona ed al fine di veder condannare l’istituto bancario citato al pagamento diretto in favore dei creditori, sig.ri Mastroianni Antonietta e ScaramuzzoAntonio;
- che a tutt’oggi il suddetto giudizio pende innanzi al Tribunale di S.Maria C .V. sezionedistaccata di Carinola;
DATO ATTO che a seguito di verifica amministrativo contabile, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha richiesto più volte notizie in merito al pagamento nei confronti degli eredi Scaramuzzo, nonchè la quantificazione degli ulteriori oneri sopportati per il mancato sollecito riconoscimento consiliare;
EVIDENZIATO che il tardivo riconoscimento è derivato da difficoltà di carattere finanziario in cui ha versato l’ente, nonché dal tentativo di raggiungere un accordo transattivo con la controparte, così come risultante dalla corrispondenza intercorsa tra l’uffici amministrativo di questo comune e l’avv. Domenico Stanga agli atti (comunicata per conoscenza della Procura Regionale della Corte dei Conti con note prot. 1156 del 23.03.2012 e prot. 1199 del 27.03.2012);
RILEVATO, tuttavia, che i tentativi diretti alla conclusione di un accordo transattivo no hanno prodotto esito favorevole all’Ente e che, pertanto, occorre procedere al riconoscimento della legittimità del debito derivante dalla sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE) n. 2301/2004, depositata in cancelleria il 03.09.2004, notificata all’Ente in data 13.12.2007 ed avente prot.n. 5869 in pari data ;
VISTO l’art. 194 del TUEL, che al comma 1, lett. a) consente il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio comunale derivanti da sentenze esecutive;
ACCERTATO che la spesa determinata dal giudice di prime cure nella sentenza de quibus, ammonta, per somme dovute agli eredi Scaramuzzo, a complessivi € 4.063,27 cui :
· €. 1.807,00 per sorta capitale;
· €. 2.256,27 per interessi legali maturati dal 26.09.1987 all’effettivo saldo previsto per la data del 30.04.2014 ;
ACCERTATO, altresì, che per le somme dovute all’avv. Domenico Stanga, antistatario a spesa determinata dal giudice di prime cure nella sentenza de quibus, a cui v’è da aggiungere €. 181,00 per rimborso spese di registrazione della sentenza stessa, ammonta a complessivi € 2.043,72 di cui :
· .€ 1.380,00 per spese legali, di cui € 160,00 per spese, €. 520,00 per diritti ed €
700,00 per onorario,oltre maggiorazione del 10% per spese generali su € 1.220,00 ,
€. 53,60 per CPA, €. 307,04 per IVA come per legge;
· €. 181,00 per rimborso spese di registrazione della sentenza ;
CONSTATATO che:
- la spesa di €. 4.063,27 ( sorta capitale + interessi legali dal 26.09.1987 al
31.12.2012) trova imputazione all’intervento 1.01.08.08. cap. 2157, RRPP;
- la spesa di € 51,12 ( interessi legali dal 01.01.2013 al 30.04.2014) è finanziabile
all’intervento 1.01.02.03 cap. 1058 del redigendo bilancio di previsione 2014;
- la spese di lite e di rimborso spese per la registrazione della sentenza, pari a €
2.043,72 sono parimenti finanziabili con risorse del redigendo bilancio e.f. 2014,int. 1.01.02.03 cap. 1058;
Visto il parere del revisore dei conti prot. 1574 del 07.04.2014 allegato al presente atto espresso ai sensi dell’art. 239 del TUEL;
Tutto quanto sopra premesso ed esposto :
Propone di DELIBERARE:
Di approvare la premessa che espressamente richiamata quivi si intende integralmente riportata,
Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1° lettera a), del D ecreto legislativo n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE) n. 2301/2004, depositata in cancelleria il 03.09.2004 e notificata all’Ente in data 13.12.2007 ed avente prot.n. 5869 in pari data ;
Di far fronte alla spesa complessiva derivante dalla sentenza citata di €. 6.107,00 nel modo seguente:
-per €. 4.063,27 ( sorta capitale + interessi legali dal 26.09.1987 al 31.12.2012) con imputazione all’intervento 1.01.08.08. cap. 2157, RRPP;
- per € 51,12 ( interessi legali dal 01.01.2013 alla data presunta di liquidazione del 30.04.2014) con imputazione all’intervento 1.01.02.03 cap. 1058 del redigendo bilancio di previsione 2014;
-per € 2.043,72 (spese di lite + rimborso spese per la registrazione della sentenza pari a € 181,00) con imputazione all’intervento 1.01.02.03 cap. 1058 del redigendo bilancio di previsione 2014;
Di dare atto che il tardivo riconoscimento è derivato da difficoltà di carattere finanziario in cui ha versato l’ente, nonché dal tentativo di raggiungere un accordo transattivo con la controparte;
Di demandare gli atti esecutivi del presente provvedimento al responsabile dell’area amministrativa ;
Di trasmettere la copia della presente deliberazione agli Organi di controllo e alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali stante l’urgenza, derivante dalla necessità di rispettare il termine di liquidazione delle somme come sopra indicato
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
Riporto sul blog la delibera n. 13 dell'8.4.2014 pubblicata ieri all'albo on line del Comune riguardante il riconoscimento di un debito fuori bilancio con allegato l'intervento e la dichiarazione di voto del gruppo "Insieme per la Rinascita"
COMUNE DI PONTELATONE
Allegato "A"
Intervento del capogruppo di "Insieme per la Rinascita"
Non entro nel merito del contenuto della sentenza. Il punto è che alle sentenze viene data esecuzione o proposto appello.
E' di tutta evidenza che di fronte alla sentenza del 2004 , notificata il 13.12.2007, di condanna del Comune a pagare agli eredi del sig. Scaramuzzo la somma di 1807 euro oltre interessi, l'Amministrazione Comunale è rimasta inerte. Non ha né riconosciuto e pagato il debito, né ha proposto appello alla sentenza.
Ed è rimasta inerte anche di fronte all'atto di precetto notificato il 31 marzo 2008 e all'atto di pignoramento del 25.6 2008.
Con la conseguenza che l'originario debito di 3700 è cresciuto fino ad arrivare ad euro 6.607.
C'è da dire che di questo debito siamo venuti a conoscenza a seguito della relazione dell'Ispettore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In riferimento a tale ispezione mi sia consentito di fare alcune precisazioni.
Nel 2007 , dopo le elezioni comunali di maggio ,resoci conto della difficile situazione finanziaria in cui versava il Comune, che rischiava di portarlo al dissesto, invitammo l'Amministrazione a far emergere la situazione debitoria al fine di adottare gli opportuni provvedimenti per ricondurre il bilancio comunale in una situazione di riequilibrio, offrendo la nostra collaborazione nell'esclusivo interesse del paese.
A seguito di una ripetuta e specifica richiesta nel 2008 venne portato in Consiglio Comunale un elenco di debiti che contestammo perchè da noi ritenuto parziale, così come si è poi rivelato.
Di fronte al comportamento degli Amministrazioni ci rivolgemmo al Segretario Comunale che così ci rispose(ho qui la lettera) “ la ricognizione della situazione debitoria e la liquidazione delle passività, come pure l'attivazione della procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed il ripiano delle anticipazioni di cassa , spettano ai responsabili dei settori e agli organi politici, non avendo il sottoscritto alcun potere in materia.”
Con la stessa lettera il Segretario ci invitava a rivolgerci direttamente agli uffici competenti per avere le informazioni e i documenti necessari all'espletamento del mandato.
Ci rivolgemmo ai Responsabili dei servizi, ma le nostre richieste e sollecitazioni a far conoscere la situazione debitoria e ad effettuare una ricognizione analitica dei debiti fuori bilancio ricevettero risposte evasive e sfuggenti.
Ma soprattutto vedevamo che non venivano prese dall'Amministrazione inziative per “cambiare verso” per usare un modo di dire molto di moda in questi giorni.
Bisognava evitare più grossi guai per il Comune e perciò chiedemmo l'intervento della Ragioneria Generale dello Stato limitandoci a segnalare alcune irregolarità.
Non interessammo la Magistratura o il nucleo Enti locali della Guardia di Finanza a dimostrazione che il nostro unico intento era quello di tutelare gli interessi del Comune.
Il comportamento dell'opposizione, nonostante quello che ha dovuto patire dal 1998, avrebbe dovuto trovare ben altro riscontro nella maggioranza. Ma stiamo ancora aspettando le vostre scuse.
Ritorniamo al debito eredi Scaramuzzo.
Il Sindaco e il vice Sindaco che il 13.12.2007 (data della notifica della sentenza) rivestivano la stessa carica non possono dire che non ne erano a conoscenza e che la responsabilità ricade tutta sui funzionari.
Altri amministratori non possono dire di non essere a conoscenza del debito, quanto meno dalla data di ricezione della relazione dell'Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato.
E qui mi viene da dire che chi è alla guida di un Ente, di un'azienda , come di una nave, deve prendersi la piena responsabilità di quello che accade nell'Ente, nell'azienda o sulla nave.
E allora? Ci risulta che la Corte dei conti ha chiesto di conoscere il nominativo del funzionario del funzionario che ha omesso la segnalazione del debito in questione e l'ammontare dell' ulteriore esborso di somme per il mancato sollecito riconoscimento e pagamento dell'importo in sentenza.
Ebbene, gli amministratori si assumano di fronte alla Corte dei Conti tutta la responsabilità sollevando i dipendenti da ogni addebito.
Firmato; Filomena Scirocco Franco Manco
Allegato "B"
DICHIARAZIONE DI VOTO
Il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva, a differenza delle altre ipotesi di debiti, non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale, per cui il nostro voto sarebbe stato favorevole se si fosse trattato di riconoscere il debito così come sentenziato.
Il nostro voto invece voto non può essere favorevole in quanto si evincono palesi responsabilità, alle quali sono estranei, che hanno determinato ulteriori aggravio di spese per il Comune.
Firmato : Filomena Scirocco Franco Manco
(nota: esiste discordanza tra la cifra in delibera e quella nella nota dell'intervento del capogruppo. La cifra da considerare è quella da delibera)
Delibera di Consiglio Comunale "Riconoscimento del debito fuori bilancio"
Riporto sul blog la delibera del Consiglio Comunale n.8 del 31.1.2012 pubblicata qualche giorno fà sul sito web del Comune.
Riguarda il riconoscimento di un debitola cui esistenza ,come di altri , è stato negato per oltre un anno e mezzo, con la conseguenza di maggiori spese per il Comune per spese legali e interessi.
C'è voluta la nomina del Commissario ad acta perchè si arrivasse al riconoscimento del debito.
Va ricordato che i consiglieri comunali di minoranza che a più riprese hanno rappresentato al Consiglio Comunale l'esistenza di debiti,tra cui il presente, non riconosciuti e quindi la non veridicità dei bilancio comunale, sono stati minacciati in occasione dell'approvazione del conto consuntivo 2010 e degli equilibri di bilancio 2011 di essere denunciati dal Sindaco, non al bar ma in Consiglio Comunale,per calunnia.
La vicenda, al di là del fatto in sè, è penosa e triste e lascia capire con quanta irresponsabilità, spregiudicatezza e scarso senso etico viene interpretato il ruolo di amministratore pubblico.
Ed ancora più triste dover constatare che consiglieri comunali, pubblici ufficiali nel momento in cui svolgono le loro funzioni, avallino con il loro voto simili comportamenti.
COMUNE DI PONTELATONE
Provincia di Caserta
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 31/01/2012Adunanza straordinaria di Convocazione seduta pubblica:
OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da sentenza TAR Campania Sez. V n. 27373 del 09/12/2010 e sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 962/2010 ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.vo 267/2010.
L'anno DUEMILADODICI e questo giorno 31( trentuno) del mese di GENNAIO alle ore 11:20 e prosieguo, nella Sala delle adunanze Sindacali, a seguito invito diramato dal Consigliere Anziano, nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 7 e assenti, sebbene invitati, n. 3
PRESENTI ASSENTI
1. ANTONIO CARUSONE - SINDACO X
2. LUIGI RAGOZZINO X
3. DOMENICO IZZO X
4. FRANCESCO IZZO X
5. ANTONIO FLORIO X
6. PIETRO PARILLO X
7. GIUSEPPINA LUONGO X
8. FILOMENA SCIROCCO X
9. FRANCESCO MANCO X
10.GAETANO SCIROCCO X
TOTALE 7 3
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania IAVARONE, che provvede alla redazione del presente verbale.Dopo l’introduzione del Presidente, prende la parola il Vicesindaco Domenico Izzo che illustra l’argomento. Il consigliere Filomena Scirocco interviene preannunciando che il proprio voto contrario non sarà espresso con riferimento al diritto vantato dalle parti, che è legittimoed incontestabile, bensì, con riferimento alle modalità di gestione della problematica da parte dell’Ente. Rappresenta al consesso le proprie ragioni che sono dettagliatamente espresse nella dichiarazione di voto di cui chiede al segretario l’acquisizione agli atti ( allegato “A”al verbale).
Replica il Vicesindaco Izzo asserendo che durante la gestione commissariale, avvenuta nel periodo dicembre 2010 – maggio 2011, pur affrontando la problematica Cioppa- Di Curzio/ comune di Pontelatone non furono adottati atti di riconoscimento del debito fuori bilancio .E’ da tener presente che questo Ente ha attraversato un lungo periodo di enormi difficoltà finanziarie – continua il vicesindaco - nel corso del quale era inimmaginabile poter trovare il modo di fronteggiare anche il debito in questione : tant’è che solo da gennaio 2011 Pontelatone non è risultato essere strutturalmente deficitario. Ma, più di ogni altra circostanza, a giustificare il ritardato riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d’Appello e relativa all’indennità di esproprio e di occupazione del suolo di proprietà Di Curzio e Cioppa, sono le lunghe trattative avvenute nel corso di incontri presso la casa comunale, tra i proprietari citati con i loro tecnici di fiducia, il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico.
Il segretario comunale, in servizio solo dal mese di novembre 2011 nell’Ente, ricorda dei contatti avvenuti, al riguardo, anche con la Regione Campania.Sul punto il Vicesindaco invita l’assessore esterno Raucci, presente in aula, a fornire delucidazioni. Egli conferma essere stata discussa e vagliata con le parti la possibilità di ridefinire i termini della sentenza ( addivenendo, nei fatti, ad una transazione tardiva) a fronte di una perequazione urbanistica afferente il fabbricato fatiscente posto frontalmente alla casa comunale e ad angolo tra le due strade provinciali, nell’ambito della L.R. 19/2009 e s.m. (c.d. Piano Casa).
Non essendovi altri interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO: CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25.09.2001, esecutiva ai sensi di legge,venne individuata la zona “C” di Pontelatone Centro, quale Area da destinare ad Edilizia Agevolata e Convenzionata, comunicando ai proprietari dell’area l’avvio del procedimento;
CHE con successiva delibera consiliare numero 24 del 30.10.2001, esecutiva ai sensi di
legge, venne approvato il Progetto Planovolumetrico relativo alla zona “C”;
CHE con ulteriore delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25/11/2001 venne assegnata alla Coop. Latonese a.r.l., che ne aveva fatto richiesta in data 27.04.2001, Prot. 2041, il suolo di cui al Comparto n. “1” del progetto planovolumetrico di cui sopra;
CHE, in forza dei succitati atti, l’Ufficio Tecnico Comunale, nel dare avvio alla procedura espropriativa, ai sensi del D. Lgs. 327/2001, procedette a redigere verbale di stima del suolo affidato alla suddetta Cooperativa Latonese a. r. l., distinto in catasto al Foglio n. 13, particella n. 45, per una superficie di mq 4.816,00, (cfr. decreto di occupazione di urgenza n.4162 del 04.08.2003, seguito da decreto di espropriazione Prot. 2764 del 11.06.2004)
CHE, in ottemperanza alla stima effettuata dal Comune, la Cooperativa Latonese a. r. l.versò nelle casse del Comune la somma di euro 108.558,39(centoottomilacinquecentocinquantotto/39);
CHE, tuttavia i proprietari del suolo, Sig.ra Cioppa Monica e Di Curzio Maria Vittoria, non accettarono la stima calcolata dal Comune e, a mezzo del proprio legale, Avv. Ezio Maria Zuppardi, proposero opposizione alla stessa innanzi alla Corte di Appello di Napoli;
CHE, nelle more delle definizione della vertenza, questo Comune, come da normativa vigente all’epoca dei fatti, in data 07.06.2004 depositò presso la Banca d’Italia una somma pari al 60 % del valore dell’immobile come sopra stimato e precisamente la somma di euro 65.881,54; VISTA la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 962/2010, esecutiva ai sensi di legge,con la quale, pronunciandosi nella causa civile di che trattasi, iscritta al n. 2269 del ruologenerale degli affari contenziosi dell’anno 2004, è stata accolta l’opposizione con la fissazione del valore dell’immobile in euro 61,00/mq, con la consequenza che risulta dovuta una indennità di euro 293.776,00, cui va aggiunta l’indennità di occupazione legittima, calcolata in euro 3.657,20 per il periodo dal 16.12.2003 al 11.06.2004, nonché gli interessi legali da allora maturati sulle somme eccedenti quelle già versate ed infine di rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio (il tutto come quantificato con prospetto che si allega);
VISTO che ai proprietari del fondo è stato liquidato l’importo di euro 284.854,47 (65.881,54 + 100.000 + 118.972,93), a fronte dei versamenti da parte della Cooperativa per complessivi euro 327.531,32 ( 108.558,39 + 100.000 + 118.972,93) e pertanto resta da versare la somma di euro 42.676,85 oltre interessi legali a far data dal 07.06.sito;VISTA la Sentenza del TAR Campania n. 27373/10 del 09/12/2010 con la quale ordina alComune di Pontelatone di provvedere ad adottare i provvedimenti necessari a definire il pagamento, pena nomina del Commissario ad Acta;
VISTO il verbale n. 2 del 28/12/2011 del Commissario ad Acta – Dott. Vincenzo Lubrano – con il quale, al fine di non arrecare danni all’Ente, derivante dal maturare di interessi sulle somme a liquidarsi, fornisce indirizzo affinché il funzionario Responsabile dell’Area Tecnica, provveda con ogni urgenza, nelle more dell’adozione dell’atto deliberativo onsiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, ad impegnare le somme disponibili sui competenti interventi per il pagamento almeno di quota parte del credito vantato dalle ricorrenti e delle spese legali determinate in sentenza.
RICHIAMATA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia ( n. 2/2005 del 23/02/2005) che, in merito al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, afferma con estrema chiarezza, che per tale tipo di debito, l’ente può procedere al pagamento prima della deliberazione consiliare di riconoscimento atteso che in tale ipotesi, il Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva di presa d’atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio e che l’attesa dei tempi tecnici necessari al riconoscimento determinerebbe inutile aggravio degli oneri patrimoniali per spese legali ed eventualmente rivalutazione monetaria;
VISTA la determina n. 204 del 30/12/2011 in ordine alla quale è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 30/12/2011 prot. n. 4895, su espressa richiesta del Commissario ad Acta con verbale n. 2 del 28/12/2011, con la quale si è provveduto ad impegnare e disporre, in favore dei proprietari, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di euro 42.676,85 ( saldo sorta capitale), rinviando l’impegno di spesa relativo ad interessi e spese legali alla previsione, nel bilancio 2012, di idoneo stanziamento nell’apposito intervento;
RITENUTO necessario riconoscere, sotto il profilo meramente giuridico, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 962/2010 e la Sentenza del TAR Campania n. 27373/10 del 09/12/2010 corrispondente alla differenza tra l’importo della indennità di espropriazione ed occupazione determinata dal Comune pari ad euro 108.558,39 e gli importi delle suddette indennità determinate in Sentenza pari ad euro 293.776,00, cui va aggiunta l’indennità di occupazione legittima, calcolata in euro 3.657,20 per il periodo dal 16.12.2003 al 11.06.2004, nonché gli interessi legali da allora maturati sulle somme eccedenti quelle già versate ed infine le spese di giudizio stabilite pari ad euro
7.722,59 IVA e Cassa compresi oltre ad euro 1.000 oltre IVA e Cassa per spese giudiziali da rimborsare alla parte ricorrente stabilite dalla Sentenza del TAR Campania n. 27373/10 del 09/12/2010;
RILEVATO che il debito residuo complessivo ancora da liquidare è pari: ad euro 16.546,65 così distinto:
Euro 7.565,66 per interessi legali maturati a partire dal 07.06.2004 e sino al 15/02/2012, data presunta di deposito della somma di euro 42.676,85, (saldo sorta capitale) presso laCassa Depositi e Prestiti;
Spese Legali
Euro 1.258,4 IVA e Cassa Compresi per spese di giudizio di cui alla Sentenza del TAR Campania n. 27373/10 del 09/12/2010
Euro 7.722,59 in favore dell’Avv. Zuppardi per spese legali, onorari, IVA e Cassa compresi di cui alla Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 962/2010;
DATO ATTO che le somme residue di euro 16.546,65 come sopra dettagliate, non sono state, e non possono, ad oggi, essere impegnate e liquidate per l’assenza di fondi stanziati sull’intervento1.01.08.08 del bilancio di previsione 2011;
RITENUTO, ciò stante, fare obbligo, agli Organi Comunali, ciascuno per le proprie competenze, di disporre ed approvare il bilancio di previsione annuale 2012, stanziando sull’intervento 1.01.08.08 i fondi necessari al pagamento delle somme di cui alle Sentenze della Corte di Appello di Napoli n.962/2010 e la Sentenza del TAR Campania n. 27373/10 del 09/12/2010 citate;
RITENUTO, altresì, fare obbligo al Responsabile di Area competente, di procedere all’impegno e alla liquidazione della somma complessiva di euro 16.546,65 immediatamente dopo l’avvenuta
approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 267/2000 il quale prevede che con Deliberazione
Consiliare, gli Enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze e
provvedimenti esecutivi e provvedano, quindi, al finanziamento della rispettiva spesa;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato al presente atto, per formarne
parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile
dell’ufficio tecnico e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267\00;
Con voti:
PRESENTI 7
FAVOREVOLI 6
CONTRARI 1 ( Filomena Scirocco);
ASTENUTI 0
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;Riconoscere per i motivi esposti in premessa, sotto il profilo meramente giuridico, la legittimità del debito fuori bilancio relativo al credito da parte dei proprietari del suolo, Sig.ra Cioppa Monica e Di Curzio Maria Vittoria nei confronti del Comune di Pontelatone, come da Sentenze Corte D’Appello di Napoli n. 962/2010 e TAR Campania n. 27373/10 del 09/12/2010, emesse su ricorso proposto dai suddetti proprietari contro il Comune di Pontelatone, ammontante ad euro 231.339,65 (222.358,66 esproprio + 1.258,4 spese legali sentenza TAR + 7.722,59 spese legali Sentenza Corte D’Appello) somma comprensiva di interessi legali maturati sulla sorta capitale per espropri di euro 188.874,81 a far data dal 07.06.2004 e sino al 15/02/2012, data presunta di deposito della somma di euro 42.676,85, (saldo sorta capitale) presso la Cassa Depositi e Prestiti;Dare atto che alla data di adozione del presente provvedimento sono stati effettuati pagamenti nella misura di euro 284.854,47 in favore dei proprietari del suolo;
Dare atto altresì che con determina n. 204 del 30/12/2011 è stata disposta la liquidazione di ulteriori euro 42.676,85 ( saldo sorta capitale) nelle more del riconoscimento da parte del C.C.del debito fuori bilancio , in ottemperanza alle disposizioni del Commissario ad Acta di cui al verbale n. 2 del 28/12/2011;
Dare atto che, conseguentemente, resta da liquidare la somma residua complessiva di euro
16.546,65 come di seguito specificato, con imputazione ai seguenti interventi:
Euro 7.565,66 per interessi legali maturati a partire dal 07.06.2004 e sino al 15/02/2012, data presunta di deposito della somma di euro 42.676,85, (saldo sorta capitale) presso la Cassa Depositi e Prestiti, al Titoli I intervento 1.01.08.08 del redigendo bilancio di previsione 2012;
Spese Legali
Euro 1.258,4 IVA e Cassa Compresi per spese di giudizio di cui alla Sentenza del TARCampania n. 27373/10 del 09/12/2010, al Titoli I intervento 1.01.08.08 del redigendobilancio di previsione 2012;
Euro 7.722,59 in favore dell’Avv. Zuppardi per spese legali, onorari, IVA e Cassa compresi di cui alla Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 962/2010, al Titoli I intervento 1.01.08.08 del redigendo bilancio di previsione 2012;
FARE OBBLIGO, agli Organi Comunali, ciascuno per le proprie competenze, di disporre ed
approvare il bilancio di previsione annuale 2012, stanziando sull’intervento 1.01.08.08 i fondi
necessari al pagamento delle somme di cui alle Sentenze della Corte di Appello di Napoli n.
962/2010 e la Sentenza del TAR Campania n. 27373/10 del 09/12/2010 come sopra specificate:
FARE OBBLIGO al Responsabile di Area competente, di procedere all’impegno e alla
liquidazione della somma complessiva di euro 16.546,65 immediatamente dopo l’avvenuta
approvazione del bilancio di previsione 2012;
DARE MANDATO al Responsabile dell’Area III – Settore Economico Finanziario, di adottare
tutti gli atti necessari per il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti del debito di euro 7.565,66,
in favore dei proprietari: Sig.ra Cioppa Monica e Di Curzio Maria Vittoria a titolo di saldo in
ottemperanza al disposto della Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 962/2010;
ALLEGARE la presente al bilancio di previsione annuale 2012;
PROCEDERE alla trasmissione del presente provvedimento e degli atti richiamati e presupposti
alla Procura della Corte dei Conti;
Con successiva votazione , stante l’urgenza, avente il seguente sito:
PRESENTI 7
FAVOREVOLI 6
CONTRARI 1 ( Filomena Scirocco);
ASTENUTI 0
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEOGGETTO : Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da sentenza TAR Campania Sez. V n. 27373 del
09/12/2010 e sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 962/2010 ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.vo 267/2010.
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto responsabile dell’area Tecnica;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Visto l’art. 49 del d.Lgs. 267/2000;
Esprime PARERE:
FAVOREVOLE
Pontelatone 30/01/2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
( _Ing. Raffaele Marra)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto responsabile dell’area economico – finanziaria;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ;
Visto l’art. 49 del d.Lgs. 267/2000;
Esprime PARERE:
FAVOREVOLE
Pontelatone 30/01/2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
( Sig. SCIROCCO Pietro)Il presente atto viene sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Ragozzino Luigi F.to dr.ssa Stefania IAVARONE
Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/01/2012 come previsto dall’art. 124 del D. Legavo n.
267/00, giusta attestazione del Messo Comunale che sottoscrive senza reclami ed opposizioni.
Pontelatone lì 15/02/2012
N. 54 del Registro Pubblicazioni
Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to Anna Marrone F.to dr.ssa Stefania Iavarone
Attestato di Trasmissione e Comunicazione
Su conforme assicurazione da parte del Messo Comunale e dell’addetto al protocollo che cura
la ricezione e spedizione degli atti e , previa sottoscrizione contestuale della presente , si attesta
che:
la su estesa deliberazione , contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio comunale , è stata
riportata in apposito elenco comunicato con lettera n._______ in data ___________ ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgsvo n. 267/00.
Pontelatone , lì Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
____________ ________________ ___________________
Attestato di Esecutività
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva :
- per decorsa pubblicazione , ai sensi del 3° comma dell’art. n. 134 del D.Lgsvo n. 267/00;
- perché urgente , dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, 4° comma ,
del D. Lgsvo n. 267/00.
_______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Pontelatone , lì Il Segretario Comunale
DICHIARAZIONE DI VOTO
Dichiaro voto contrario alla presente proposta deliberativa, facendo notare che il voto non è contro il giusto diritto dei proprietari ad avere i soldi stabiliti in sentenza, ma esclusivamente contro la procedura adottata dal Comune.
Preme far rilevare che ricevuta il 29.5.2010 la sentenza n.962/2010, il Comune avrebbe dovuto procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in sede diapprovazione degli equilibri del bilancio di previsione 2010 avvenuta nel mese disettembre 2010. Ma nonostante la questione venisse sollevata dalla minoranza dell'epoca, l'Amministrazione non vi provvedeva.
Né vi provvedeva in sede di assestamento del bilancio nel novembre 2010. E non vi provvedeva neppure all'atto del conto consuntivo 2010 e all'atto degli equilibri di bilancio 2011, approvati rispettivamente il 12 luglio 2011 e il 29settembre 2011.
Addirittura, per aver affermato in queste occasioni che il rendiconto 2010 e gli equilibri del bilancio di previsione non erano veritieri, perché veniva omesso il riconoscimento di debiti tra cui anche quello derivante dalla sentenza n. 962/2010, i consiglieri di Insieme per la Rinascita sono stati minacciati di denuncia per calunnia nei confronti degli amministratori e dei funzionari che avevano attestato l'inesistenza di debiti fuori bilancio. Noi abbiamo lasciato correre, ma vorremmo che l'intero Consiglio prendesse coscienza della gravità del comportamento tenuto dall'Amministrazione, dal quale si evincono palesi responsabilità, alla quale sono estranei.
Responsabilità che hanno determinato aggravio di spese per il Comune per interessi e spese legali.
Chiedo che la presente dichiarazione venga interamente riportata nel verbale.
Il vice-sindaco pensa che i pontelatone sono tutti fessi e gli si può raccontare qualsiasi menzogna.
RispondiEliminaSe la situazione del Comune è migliorata è perchè i pontelatonesi hanno pagato i vostri sprechi e la vostra incapacità.
Siamo il Comune più tassato della zona senza avere in cambio i servizi necessari. Avete tolto pure il trasporto scolastico per i nostri figli, che ha funzionato per oltre 50 anni.
In questo Comune bisogna istituire un premio alla faccia tosta.
Scusi Signora Filomena,tutti questi numeri,e date, stiamo parlando del terreno espropiato dal comune per costruire la piazza davanti alla scuola media, e le villette? alla fine, io, e penso molte persone, non abbiamo capito complessivamente tra spese legali,e saldo hai proprietari,quanto dobbiamo pagare, in totale quanti euro dobbiamo sborsare? grazie.
RispondiEliminaHo riportato per intero sul blog due delibere relative al riconoscimento di debiti cosiddetti “ fuori bilancio” al solo scopo di far rilevare ai lettori il modo di operare dell'Amministrazione .
RispondiEliminaChiarimenti:
1)L'indennità di esproprio del terreno per le case popolari pagata dal Comune, in quanto Ente espropriante, è stata versata nelle casse comunali dai soci della cooperativa.
2) Per il pagamento dell'indennità dell'esproprio del terreno per la piazza e per la ristrutturazione della scuola materna il Comune ha assunto mutui ventennali, a carico del bilancio comunale, con la Cassa Depositi e Prestiti rispettivamente di euro 270.000 oltre interessi e euro 90.000 oltre interessi.
3) Gran parte di altri debiti sono stati pagati con le entrate correnti del bilancio comunale, sottraendo ovviamente risorse per i servizi comunali a fronte di aumento di tasse e tariffe per i cittadini.
4) nonostante l'opposizione l'abbia chiesto da anni,l''Amministrazione si ostina a non fare certezza sui conti comunali evidenziando i debiti liquidi ed esigibili a carico del Comune per forniture, prestazioni e servizi effettuati.Continua a giocare a nascondino, con la conseguenza dell'aumento delle spese.
Grazie della risposta,come al solito la verità non viene mai detta,se, poi, costretti, un poco alla volta.Abbiamo un mutuo ventennale, di 360.000,00 €, mai riportato in bilancio, speriamo che non ci sono altri debiti, come la storia di cervareccia,su quella meravigliosa tenuta si è detto sempre tanto, ad ogni elezione comunale, ma ad oggi quella proprietà di chi è? si sapeva che quella tenuta era all'asta, il comune aveva partecipato,presso il curatore fallimentare,per acquisire la proprietà,oggi quella proprietà è del comune di Pontelatone?
RispondiEliminaLa tenuta Cervarecce è in possesso del Comune di Pontelatone dal giugno del 2010 a seguito di esproprio. Avverso l'indennita di stima provvisoria di euro 2.093.669, già riscossa, la società Safin, subentrata in tutti i diritti vantati dalla curatela del fallimento della società Napoli Golf, ha proposto opposizione richiedendo una somma di gran lunga superiore ( oltre i 10.000.000 euro). La causa è ancora in corso.
EliminaTutti questi rifugiati politici al villaggio turistico le Campole, si parla di un centinaio,nemmeno una parola, una righa? sig. Mena ci dica qualcosa.
RispondiEliminaRispondo volentieri per quello che è MIA CONOSCENZA (ma non capisco perchè ci si rivolge a me).
EliminaPresso il villaggio turistico Le Campole sono ospitati una sessantina di cittadini extracomunitari ( rifugiati politici). Senza la pretesa di essere precisa funziona così:
La Prefettura, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno, individua le strutture considerate idonee, anche dalla forze di Polizia, per svolgere temporaneamente, il servizio di accoglienza in favore degli immigrati dopodichè dispone per l'invio degli immigrati presso tali strutture.
Queste sono tenute a rendere servizi che vanno dalla assistenza generica alla persona,ai servizi di gestione amministrativa, ai servizi di assistenza sanitaria ,ai servizi di pulizia e igiene ambientale,alla erogazione dei pasti.
Preciso che la struttura ricade nel territorio di pertinenza del Comune di Formicola.