ANCORA SUL CONTO CONSUNTIVO 2011
All'albo online del Comune è stata
pubblicata la delibera n. 47 del 27.12.2012 di approvazione del
conto consuntivo 2011. Come forse già sapete, il conto consuntivo è
stato approvato con il voto favoreole di tutti i consiglieri di
maggioranza, con l'astensione del consigliere di Nuova Voce e con il
mio voto contrario. Le ragioni del mio voto sono contenute nel
documento pubblicato su questo blog il 28.12.2012 sotto il titolo
“CONTO CONSUNTIVO 2011”.
Oggi, voglio solo argomentare
brevemente sulle affermazioni del Sindaco,contenute nella delibera
sopracitata, a beneficio di quei lettori poco abituati alle analisi dei fatti, ma avvezzi ad accettare fideisticamente quello che viene raccontato.
1) il Sindaco dice “ … l'argomento
in discussione è il conto consuntivo 2011: non se ne può fare
oggetto di un manifesto elettorale, né occasione per raccontare la
storia del Comune di Pontelatone”
Nel mio intervento , come si può
rilevare dalla lettura del documento, ho fatto puntuali
osservazioni sulla precaria condizione finanziaria del Comune e sulla
scarsa veridicità e attendibilità del conto consuntivo 2011 e ho
voluto evidenziare che tali problemi, presenti anche nei consuntivi
degli anni precedenti, non erano frutto di nostre immaginazioni, ma
erano stati confermati da una ispezione ministeriale. Ho voluto pure
evidenziare, cosa più che pertinente, che l'Amministrazione è
recidiva quanto al ritardo con il quale porta i conti consuntivi
all'approvazione del Consiglio comunale. Non sapendo cosa e come
controbattere, il Sindaco se ne esce con affermazioni, queste sì, fuori luogo.
In merito poi alle mie osservazioni
riguardo alla mancata realizzazione di opere pubbliche, il Sindaco
afferma .” E'
notorio che le opere inserite nel programma delle OO.PP. Possono
essere realizzate solo a seguito dei finanziamenti con fondi europei
o regionali.” Nel mio intervento ho citato opere
comprese nell'elenco annuale delle opere pubbliche. Stupisce che il
Sindaco non sappia che tali opere siano state finanziate da tempo.
Nel mio documento a dimostrazione della
inattendibilità del conto consuntivo ho citato ad esempio la
indebita iscrizione nel conto del residuo passivo di euro 459.646,00
relativo alla ristrutturazione della Chiesa Santa Maria del Suffragio
e ho anche detto che era facile fare emergere altre incongruità del
conto
Infatti , spulciando il conto
consuntivo ci si imbatte ancora in un residuo attivo(somma da
incassare) di 255.000 euro che ,come dicemmo in occasione
dell'approvazione del conto consuntivo del 2010, andava svalutato
trattandosi di una somma non esigibile in tutto o in massima parte.
Vediamo di che si tratta.
Con sentenza n. 1876 del 19.5.2004 la Corte di Appello condannò
il Fallimento dell'Anig Costruzioni s.r.l. a pagare al Comune di
Pontelatone la somma di euro 255.304,00 , da rivalutarsi secondo gli
indici ISTAT a decorrere del 5.2.2003, a titolo di risarcimento danni
causati dall'indebita estrazione di 115.250 metri cubi di inerti
calcarei dalla montagna di proprietà comunale in località
“Campaniello”
Che cosa fa l'Amministrazione Comunale? Invece di
preoccuparsi subito di attivare la procedura per il recupero del
credito ,“dimentica”
la sentenza
nei cassetti.
Non
si può non far notare che l'avv. Simonelli,difensore
del Comune, in una sua nota indirizzata al Comune, così si esprime:
“ per questa causa ho sempre chiesto di incontrarci presso il
mio studio per discutere relativamente all'ammissione al passivo
fallimentare ed eventuali altre iniziative. Purtroppo, dal 3.7.2004
si sono interrotte le comunicazioni con l'Amministrazione e nulla mi
ha fatto conoscere”
Solo
dopo che la sentenza venne casualmente scoperta da noi, nel 2008
0 nel
2009 ( non ricordo bene)
l'Amministrazione si decise a conferire l'incarico all'avvocato
Gentile per chiedere l'insinuazione al passivo fallimentare dell'Anig S.R.L, al
fine di recuperare il credito vantato dal Comune.
Domanda poi presentata con ulteriore ritardo, tant'è che solo
il 25.10.2011 il Comune è stato ammesso al passivo in chirografo.
Questo
significa che i
creditori ammessi tardivamente possono
partecipare solo alla distribuzione dell'attivo che è rimasto dopo
la loro ammissione, in proporzione al rispettivo credito. In altri
termini, nelle casse del Comune non entrerà nulla o quasi nulla.
Di
converso il Comune ha pagato all'avv. Simonelli 21.691,19 euro per
la causa di primo grado e 22.892,51 euro oltre I.V.A. e C.P.A. per la
causa d'Appello e all'agronomo dr. De Benedictis, per la consulenza
tecnica, 17.500,00 euro oltre I.V.A. e C.P.A.
Resto
a disposizione dei lettori che volessero ulteriori chiarimenti sul
conto consuntivo.
Nessun commento:
Posta un commento