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sabato 12 gennaio 2013

ANCORA SUL CONTO CONSUNTIVO 2011

All'albo online del Comune è stata pubblicata la delibera n. 47 del 27.12.2012 di approvazione del conto consuntivo 2011. Come forse già sapete, il conto consuntivo è stato approvato con il voto favoreole di tutti i consiglieri di maggioranza, con l'astensione del consigliere di Nuova Voce e con il mio voto contrario. Le ragioni del mio voto sono contenute nel documento pubblicato su questo blog il 28.12.2012 sotto il titolo “CONTO CONSUNTIVO 2011”.
Oggi, voglio solo argomentare brevemente sulle affermazioni del Sindaco,contenute nella delibera sopracitata, a beneficio di quei lettori poco abituati alle analisi dei fatti, ma avvezzi ad accettare fideisticamente quello che viene raccontato.
1) il Sindaco dice “ … l'argomento in discussione è il conto consuntivo 2011: non se ne può fare oggetto di un manifesto elettorale, né occasione per raccontare la storia del Comune di Pontelatone”
Nel mio intervento , come si può rilevare dalla lettura del documento, ho fatto puntuali osservazioni sulla precaria condizione finanziaria del Comune e sulla scarsa veridicità e attendibilità del conto consuntivo 2011 e ho voluto evidenziare che tali problemi, presenti anche nei consuntivi degli anni precedenti, non erano frutto di nostre immaginazioni, ma erano stati confermati da una ispezione ministeriale. Ho voluto pure evidenziare, cosa più che pertinente, che l'Amministrazione è recidiva quanto al ritardo con il quale porta i conti consuntivi all'approvazione del Consiglio comunale. Non sapendo cosa e come controbattere, il Sindaco se ne esce con affermazioni, queste sì,  fuori luogo.
In merito poi alle mie osservazioni riguardo alla mancata realizzazione di opere pubbliche, il Sindaco afferma .” E' notorio che le opere inserite nel programma delle OO.PP. Possono essere realizzate solo a seguito dei finanziamenti con fondi europei o regionali.” Nel mio intervento ho citato opere comprese nell'elenco annuale delle opere pubbliche. Stupisce che il Sindaco non sappia che tali opere siano state finanziate da tempo.
Nel mio documento a dimostrazione della inattendibilità del conto consuntivo ho citato ad esempio la indebita iscrizione nel conto del residuo passivo di euro 459.646,00 relativo alla ristrutturazione della Chiesa Santa Maria del Suffragio e ho anche detto che era facile fare emergere altre incongruità del conto
Infatti , spulciando il conto consuntivo ci si imbatte ancora in un residuo attivo(somma da incassare) di 255.000 euro che ,come dicemmo in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del 2010, andava svalutato trattandosi di una somma non esigibile in tutto o in massima parte. Vediamo di che si tratta.
Con sentenza n. 1876 del 19.5.2004 la Corte di Appello condannò il Fallimento dell'Anig Costruzioni s.r.l. a pagare al Comune di Pontelatone la somma di euro 255.304,00 , da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a decorrere del 5.2.2003, a titolo di risarcimento danni causati dall'indebita estrazione di 115.250 metri cubi di inerti calcarei dalla montagna di proprietà comunale in località “Campaniello”
Che cosa fa l'Amministrazione Comunale? Invece di preoccuparsi subito di attivare la procedura per il recupero del credito ,dimentica la sentenza nei cassetti.
Non si può non far notare che l'avv. Simonelli,difensore del Comune, in una sua nota indirizzata al Comune, così si esprime: “ per questa causa ho sempre chiesto di incontrarci presso il mio studio per discutere relativamente all'ammissione al passivo fallimentare ed eventuali altre iniziative. Purtroppo, dal 3.7.2004 si sono interrotte le comunicazioni con l'Amministrazione e nulla mi ha fatto conoscere”
Solo dopo che la sentenza venne casualmente scoperta da noi, nel 2008 0 nel 2009 ( non ricordo bene) l'Amministrazione si decise a conferire l'incarico all'avvocato Gentile per chiedere l'insinuazione al passivo fallimentare dell'Anig S.R.L, al fine di recuperare il credito vantato dal Comune.
Domanda poi  presentata con ulteriore ritardo, tant'è che solo il 25.10.2011 il Comune è stato ammesso al passivo in chirografo.
Questo significa che i creditori  ammessi tardivamente possono partecipare solo alla distribuzione dell'attivo che è rimasto dopo la loro ammissione, in proporzione al rispettivo credito. In altri termini, nelle casse del Comune non entrerà nulla o quasi nulla.
Di converso il Comune ha pagato all'avv. Simonelli 21.691,19 euro per la causa di primo grado e 22.892,51 euro oltre I.V.A. e C.P.A. per la causa d'Appello e all'agronomo dr. De Benedictis, per la consulenza tecnica, 17.500,00 euro oltre I.V.A. e C.P.A.
Resto a disposizione dei lettori che volessero ulteriori chiarimenti sul conto consuntivo.

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