Pagine

mercoledì 31 agosto 2011

Alcune osservazioni proposte dalla minoranza "insieme per la rinascita" al Regolamento Provinciale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.



                                                                                  Al Sindaco di Pontelatone
                                                                      
                                                                                  Al Presidente del Consiglio Comunale


Oggetto: Osservazioni al Regolamento Provinciale della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
               urbani di cui alla Delibera di Giunta Provinciale 92 del 27/06/2011”


I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo “Insieme per la Rinascita”
Premesso che                                                   
-il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è gestito dal Comune di Pontelatone in maniera 
  autonoma.
-con delibera di G.P. n. 92 del 27/06/2011 è stato approvata la Proposta al Consiglio provinciale per
  l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con effetto dal 1.1.2012

Ribadito che l’espletamento del suddetto servizio debba restare di  competenza dei Comuni, che meglio possono garantire il controllo della efficienza del servizio stesso  e la tempestività di intervento in caso di disservizio.
Letto il Regolamento di cui all'oggetto
Verificato che il regolamento come approvato, prevedendo una tariffa unica provinciale, commisurata unicamente alla superficie dell'immobile, è ingiusto ed economicamente penalizzante per i Comuni, come il nostro, di piccole dimensioni e con forte insediamento rurale.
E' infatti risaputo che i cittadini dei piccoli Comuni, specie quelli residenti nella campagne, vivono in case  di notevole estensione catastale.
Verificato, inoltre, che non è specificata l’effettiva riduzione per i cittadini in base alla
percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai Comuni.  
Considerato che la frazione  di rifiuto domestico denominata “organico” o “umido”, composta da rifiuti da scarti vegetali e dai rifiuti organici domestici (erba, fiori, ramaglie, verdure, frutta e simili), costituisce, percentualmente, la principale componente, in peso, del rifiuto solido urbano. 
Visto che il “ compostaggio  domestico” permette di  ridurre in modo significativo peso e volume dei rifiuti solidi urbani che devono essere trasportati e smaltiti da parte del sistema comunale (provinciale) di gestione rifiuti, e che conseguentemente è una attività ritenuta tra le più efficaci per la  riduzione dei rifiuti e che quindi va incentivata con forte premialità
Ritenuto che sia opportuno intraprendere il percorso verso l'obiettivo della  riduzione dei rifiuti organici istituendo l' Albo Comunale Compostatori disciplinato da apposito regolamento
Osservato che in relazione a quando sopra vadano apportate modifiche al suddetto regolamento in modo che:
1) la tassa non sia commisurata unicamente alla superficie dell'immobile, ma che venga calcolata tenendo conto anche del numero dei componenti residenti presso l'abitazione.
2) il regolamento contenga una tabella con le riduzioni percentuali sulla Tarsu  in rapporto alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai singoli Comuni.
3) venga stabilita nel regolamento una forte premialità  (riduzione della tassa del 20- 30%) a chi si  impegna ad  effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il  compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati,  di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza  TARSU, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto
4) siano esentati dal pagamento della tassa i  i locali e le aree adibite a servizi per i quali i Comuni sono tenuti a sostenere le spese di funzionamento al pagamento e le scuole.
 I sottoscritti chiedono che le suddette osservazioni siano approvate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale  e notificate alla Provincia di Caserta, alla Gisec spa e alla Prefettura di Caserta

Filomena Scirocco                                                                        Francesco Manco



NOTA: Le osservazioni di cui al punto 1 e 3 siano applicate dal Comune nel caso di eventuale proroga della gestione comunale del servizio.

Nessun commento:

Posta un commento